Codice Ateco Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
Denominazione Ateco
COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI
Codice Ateco
46.39.00
Gestione INPS consigliata:
COMMERCIO
Regime forfettario
Rientri in regime forfettario?
Sì
Soglia:
85.000 €
Coefficiente di redditività:
40%
Classificazione
- GCOMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
- 46Commercio all'ingrosso
- 46.3Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
- 46.39.00Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
Note di esclusione
Dalla divisione 46 sono escluse:
- commercio di energia elettrica, cfr. 35.15
- commercio di combustibili gassosi finalizzato alla fornitura di energia tramite reti di distribuzione, cfr. 35.23
- noleggio e leasing operativo di beni, cfr. divisione 77
- imballaggio di merci solide e imbottigliamento di merci liquide o gassose, incluse attività di miscelatura e filtraggio per conto terzi, cfr. 82.92
Dalla gruppo 46.3 sono escluse:
- attività di grossisti che non assumono la proprietà dei beni commercializzati, cfr. 46.1
Domande frequenti
Un grossista alimentare con molte linee, tra bevande, tabacco e prodotti secchi, sta su 46.39.00 o su codici singoli?
Se oltre agli alimentari vendo anche articoli per la casa, il codice resta 46.39.00?
Solo se il catalogo resta centrato su alimenti, bevande e tabacchi. Quando l'ingrosso diventa misto senza una famiglia merceologica prevalente, entra in gioco 46.90.00. 46.39.00 è non specializzato, ma dentro il perimetro alimentare.
Importo prodotti alimentari misti dall'estero per rifornire la GDO: è 46.39.00 o un codice da importatore?
È 46.39.00 se l'assortimento alimentare resta non specializzato: l'ingrosso include l'import per conto proprio, quindi non serve una voce separata da importatore. Se non compri la merce ma fai solo da agente per i produttori, guarda invece 46.19.00.
Sostituisce i seguenti codici ATECO 2007
Questo codice 2025 ha rimpiazzato i codici in vigore fino al 31 marzo 2025:
