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Codici ATECO Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche

La divisione 71 raccoglie le attività di architettura e ingegneria, comprese quelle di geometri e geologi, insieme ai collaudi e alle analisi tecniche dei prodotti. Sono in larga parte professioni ordinistiche: architetti e ingegneri versano a Inarcassa, i geometri alla CIPAG, i geologi all'EPAP. Per chi apre partita IVA in regime forfettario il coefficiente di redditività dei codici professionali è il 78%, quindi si tassa il 78% degli incassi con l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Codici ATECO 2025
12
Ammessi al forfettario
12 su 12
Coefficiente redditività
78%
Gestione INPS prevalente
Gestione Separata

Domande frequenti

Qual è il coefficiente di redditività per architetti, ingegneri e geometri nel regime forfettario?
Per i codici professionali della divisione 71 (architettura, ingegneria, attività dei geometri) il coefficiente è del 78%. Significa che il reddito imponibile è pari al 78% degli incassi, mentre il restante 22% è riconosciuto a forfait come spese, senza bisogno di documentarle. Sull'imponibile si applica l'imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di nuova attività, altrimenti del 15%. Puoi vedere l'importo nel tuo caso con calcola le imposte.
A quale cassa previdenziale mi devo iscrivere se ho un codice ATECO 71?
Dipende dall'albo a cui appartieni. Architetti e ingegneri si iscrivono a Inarcassa, i geometri alla CIPAG, i geologi all'EPAP. Non si versa quindi alla Gestione Separata INPS né alla Gestione Artigiani e Commercianti: l'iscrizione alla cassa di categoria è obbligatoria e va fatta entro i termini previsti dal singolo ente, in genere pochi mesi dall'apertura della partita IVA.
I contributi versati a Inarcassa o alla cassa di categoria si possono dedurre nel forfettario?
Sì. Anche in regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori versati alla cassa di categoria si deducono dal reddito imponibile calcolato con il coefficiente del 78%. Per restare nel forfettario gli incassi non devono superare gli 85.000 euro nell'anno; oltre quella soglia, e in modo immediato se si superano i 100.000 euro, si passa al regime ordinario con l'IVA e la tassazione IRPEF progressiva.