Tax Democracy

Codici ATECO Attività per la salute umana

La divisione 86 raccoglie le attività per la salute umana: medici di medicina generale e specialisti, odontoiatri, psicologi e psicoterapeuti, diagnostica per immagini, laboratori di analisi, attività ospedaliere e trasporto in ambulanza. Per chi lavora come libero professionista con partita IVA, la maggior parte di questi codici rientra nel coefficiente di redditività del 78% del regime forfettario. Il nodo previdenziale cambia molto da una professione all'altra: ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, Gestione Separata INPS per i sanitari privi di cassa autonoma.

Codici ATECO 2025
20
Ammessi al forfettario
20 su 20
Coefficiente redditività
78%
Gestione INPS prevalente
Gestione Separata

Domande frequenti

Qual è il coefficiente di redditività dei codici ATECO della divisione 86 nel forfettario?
Per le attività sanitarie il coefficiente è il 78%. Significa che la base imponibile su cui calcoli imposta e contributi è il 78% degli incassi, mentre il restante 22% è considerato costo forfettario. Su 50.000 euro di fatturato l'imponibile è 39.000 euro, a cui si applica l'imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque anni se hai i requisiti di nuova attività). Puoi calcolare le imposte partendo dal tuo fatturato previsto.
Un medico in regime forfettario versa i contributi all'INPS o all'ENPAM?
I medici e gli odontoiatri non versano alla Gestione Separata INPS ma all'ENPAM, la cassa di categoria a cui si è iscritti d'ufficio con l'iscrizione all'Ordine. Sull'attività libero professionale si paga la Quota B, calcolata sul reddito professionale (incassi per il 78%, poi aliquota del 19,5% nel 2025). La Quota A è dovuta a parte, in misura fissa, indipendentemente dal fatturato.
Lo psicologo con codice 86.93 a quale cassa previdenziale si iscrive?
Lo psicologo non si iscrive all'ENPAM né, di norma, alla Gestione Separata INPS, ma all'ENPAP, la cassa degli psicologi. I contributi obbligatori sono tre: soggettivo, integrativo e di maternità. Il contributo integrativo (una percentuale aggiunta in fattura e a carico del cliente) resta fuori dal calcolo del reddito imponibile forfettario, mentre il contributo soggettivo versato è deducibile dal reddito complessivo.