Tax Democracy

Codici ATECO Telecomunicazioni

La divisione 61 raccoglie le attività di telecomunicazione: reti fisse, mobili e satellitari, rivendita e intermediazione di traffico, fornitura di accesso a Internet e servizi di messaggistica. Comprende sia i grandi operatori sia le piccole partite IVA che rivendono SIM, contratti e connettività. Sotto il profilo fiscale i codici 61 rientrano tra le "altre attività" del regime forfettario, con coefficiente di redditività al 67%. Chi trasporta segnali su rete deve poi fare i conti con l'autorizzazione MIMIT e l'iscrizione al ROC di AGCOM.

Codici ATECO 2025
7
Ammessi al forfettario
7 su 7
Coefficiente redditività
67%
Gestione INPS prevalente
Gestione Separata

Domande frequenti

Qual è il coefficiente di redditività per i codici ATECO 61 nel regime forfettario?
Le attività di telecomunicazione (codici 61.10, 61.20, 61.90) hanno un coefficiente di redditività del 67%. Significa che l'imponibile su cui si calcola l'imposta sostitutiva è il 67% dei ricavi incassati, mentre il restante 33% è forfettizzato a copertura dei costi. Sull'imponibile si applica il 15%, oppure il 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti della nuova attività. Puoi calcolare le imposte inserendo il tuo fatturato previsto.
Chi rivende SIM e contratti telefonici paga i contributi alla gestione commercianti o alla separata?
Chi apre una partita IVA per rivendere SIM, smartphone e contratti di telefonia svolge un'attività commerciale, quindi si iscrive al Registro Imprese e versa i contributi alla gestione commercianti INPS, con i minimali fissi annui dovuti a prescindere dal fatturato. La gestione separata riguarda invece i casi di pura intermediazione o consulenza senza struttura commerciale. La distinzione dipende da come l'attività è realmente organizzata, non solo dal codice scelto.
Per fare l'internet provider o il rivenditore di traffico serve un'autorizzazione oltre alla partita IVA?
Sì. Chi fornisce accesso a Internet o trasporta segnali su reti di comunicazione elettronica (codici 61.10 e 61.90.10) deve ottenere l'autorizzazione generale dal MIMIT e iscriversi al ROC tenuto da AGCOM. La sola partita IVA con codice ATECO 61 non basta a operare come gestore di rete. Restano fuori da questi obblighi le attività di semplice rivendita di contratti altrui sotto il codice 61.20, che seguono le regole del commercio ordinario.