Tax Democracy
D

D - Codici Ateco Energia Elettrica Gas E Vapore

La sezione D raggruppa un'unica divisione, la 35, che copre produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica e gas, oltre alla fornitura di vapore e aria condizionata. È un settore a forte intensità di capitale, dove le attività di rete sono svolte quasi sempre da società di capitali. Le posizioni in partita IVA individuale qui sono rare e riguardano soprattutto l'intermediazione (codice 35.40) e i piccoli produttori da fotovoltaico, ambiti in cui regime forfettario, INPS e tassazione dell'energia ceduta seguono regole molto diverse tra loro.

Codici ATECO 2025
12
Ammessi al forfettario
12 su 12
Coefficiente redditività
67%
Gestione INPS prevalente
Gestione Separata

Domande frequenti

Chi produce energia da un impianto fotovoltaico può usare il regime forfettario?
Dipende da quanta energia cede e da chi è. L'imprenditore agricolo che produce e vende energia fotovoltaica entro 260.000 kWh annui resta nel reddito agrario; sopra quella soglia il reddito si calcola applicando ai corrispettivi un coefficiente del 25%. Per il 2026 questa forfettizzazione vale solo per impianti agrivoltaici o su strutture aziendali esistenti, mentre i nuovi impianti a terra passano alla tassazione ordinaria su ricavi meno costi. Chi invece apre una partita IVA non agricola per vendere energia può valutare il forfettario sotto gli 85.000 euro, ma deve verificare il codice corretto perché molti codici della divisione 35 sono associati ad attività d'impresa strutturate.
Quale coefficiente di redditività e quale gestione INPS si applicano all'intermediazione di energia (codice 35.40)?
Per il codice 35.40.00, intermediazione di energia elettrica e gas, in regime forfettario il coefficiente di redditività è del 67%: si versano le imposte sul 67% dei compensi incassati. L'imposta sostitutiva è del 5% nei primi cinque anni e del 15% in seguito. L'inquadramento previdenziale è la gestione commercianti INPS, con i contributi fissi sul minimale più la quota sull'eccedenza. Puoi stimare il carico complessivo con il nostro calcolo delle imposte.
Posso aderire a una comunità energetica rinnovabile se ho un'impresa con codice ATECO 35?
La partecipazione a una comunità energetica rinnovabile (CER) non deve costituire l'attività principale del membro. Per le imprese iscritte al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 il codice ATECO prevalente deve essere diverso da 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, proprio per evitare che la CER sia di fatto un operatore energetico professionale. Un'impresa il cui core business è la produzione o il commercio di energia resta quindi esclusa dal ruolo di membro, mentre può comunque cedere energia alla comunità con i normali obblighi fiscali e IVA al 22%.