Codice Ateco Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
Denominazione Ateco
COSTRUZIONE DI NAVI E DI STRUTTURE GALLEGGIANTI PER SCOPI CIVILI
Codice Ateco
30.11.00
Gestione INPS consigliata:
SEPARATA
Regime forfettario
Rientri in regime forfettario?
Sì
Soglia:
85.000 €
Coefficiente di redditività:
67%
Classificazione
- CATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 30Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 30.1Costruzione di navi e imbarcazioni
- 30.11.00Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
Descrizione
- costruzione di navi per uso commerciale:
- navi per trasporto di passeggeri, navi-traghetto, navi da carico, navi-cisterna, rimorchiatori
- costruzione di navi adibite alla pesca (pescherecci) e imbarcazioni per la sola lavorazione e conservazione del pesce (navi officina)
- fabbricazione di sedili per navi per uso civile
- costruzione di aeroscafi (hovercraft) cioè natanti a cuscino d'aria (esclusi aeroscafi da diporto)
- costruzione di piattaforme di trivellazione, galleggianti o sommergibili
- costruzione di strutture galleggianti, ad esempio:
- bacini galleggianti, pontoni, cassoni, pontili galleggianti, boe, serbatoi galleggianti, chiatte, barche di alleggio, gru galleggianti, gommoni gonfiabili non da diporto, eccetera
- fabbricazione di sezioni di navi e di strutture galleggianti
- fabbricazione di droni sommergibili
- riconversione di navi
- installazione (allestimento) di elementi interni tecnici di imbarcazioni
Note di esclusione
Dalla classe 30.11 sono escluse:
- fabbricazione di parti di imbarcazioni, che non siano parti della chiglia principale, ad esempio:
- fabbricazione di vele, cfr. 13.96
- fabbricazione di eliche per navi, cfr. 25.99
- fabbricazione di ancore in ferro o acciaio, cfr. 25.99
- fabbricazione di strumenti per navigazione, cfr. 26.51
- fabbricazione di apparecchiature di illuminazione (dispositivi di illuminazione) per navi, cfr. 27.40
- fabbricazione di motori marini, cfr. 28.11
- revisione (factory overhaul) di motori per navi e imbarcazioni per uso civile, cfr. 28.11
- fabbricazione di autoveicoli anfibi, cfr. 29.10, 30.40
- fabbricazione di imbarcazioni gonfiabili (imbarcazioni pneumatiche) o gommoni da diporto e sportivi, cfr. 30.12
- costruzione di yacht, cfr. 30.12
- costruzione di navi e imbarcazioni per scopi militari, cfr. 30.13
- riparazione e manutenzione specialistica di navi civili e strutture galleggianti, cfr. 33.15
- demolizione di navi, cfr. 38.21
- finitura interna e installazione (allestimento) di elementi non tecnici di imbarcazioni, cfr. 43.3
Domande frequenti
Costruisco navi commerciali e pontoni: questo codice vale anche per piattaforme e chiatte?
Sì. Comprende navi passeggeri, traghetti, navi da carico, cisterne, rimorchiatori, pescherecci e strutture galleggianti come pontoni, chiatte, gru galleggianti e piattaforme di trivellazione. Se costruisci barche da diporto e sportive, però, il codice cambia in 30.12.00.
Faccio cantiere navale civile ma ho un contratto per una nave militare: stesso codice?
No. Le navi e imbarcazioni per scopi militari hanno una voce dedicata, 30.13.00. Questa voce resta sulle navi e strutture galleggianti civili e commerciali.
Costruisco hovercraft, cioè natanti a cuscino d'aria: vanno in questo codice o in quello delle barche da diporto?
Dipende dall'uso. Gli aeroscafi a cuscino d'aria per impiego commerciale o civile stanno qui; quelli da diporto vanno invece su 30.12.00, che la voce sul civile esclude proprio per il diporto. È la destinazione a decidere, non la tecnologia del cuscino d'aria.
Non costruisco la nave intera, faccio solo sezioni di scafo e allestisco gli interni tecnici delle imbarcazioni: rientro ancora qui?
Sì. La fabbricazione di sezioni di navi e di strutture galleggianti e l'allestimento degli elementi interni tecnici delle imbarcazioni rientrano in questa voce. Resti qui finché lavori su navi e strutture galleggianti civili; per le imbarcazioni da diporto la voce è 30.12.00.
