Codice Ateco Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale
Denominazione Ateco
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI BASE PER LA COPERTURA STRADALE
Codice Ateco
19.20.40
Gestione INPS consigliata:
SEPARATA
Regime forfettario
Rientri in regime forfettario?
Sì
Soglia:
85.000 €
Coefficiente di redditività:
67%
Classificazione
- CATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 19.20Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
- 19.20.40Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale
Descrizione
- fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale, ad esempio:
- bitume e catrame
Note di esclusione
Dalla divisione 19 sono escluse:
- estrazione di gas naturale (metano, etano, butano o propano), cfr. 06.20
- fabbricazione di prodotti petrolchimici a partire da petrolio raffinato e fabbricazione di biocarburanti liquidi, cfr. divisione 20
- fabbricazione di gas industriali, cfr. 20.11
- fabbricazione di gas quali il butano o il propano in altre unità, ad esempio nell'ambito dell'industria chimica, cfr. 20.14
- produzione di gas (esclusi gas petroliferi) per la fornitura di combustibili gassosi attraverso una rete di distribuzione permanente, ad esempio gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas di gassogeno, gas di produzione industriale, cfr. 35.21
Dalla classe 19.20 sono escluse:
- produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale, cfr. 16.26
- produzione di biocarburanti liquidi, cfr. 20.51
- fabbricazione di prodotti in asfalto o materiale simile, ad esempio bitume di petrolio o pece di catrame di carbone, cfr. 23.99
Domande frequenti
Produco bitume e catrame per asfalto stradale: è 19.20.40 o la fabbricazione di derivati del petrolio?
È 19.20.40. Il codice è dedicato proprio ai prodotti di base per la copertura stradale, cioè bitume e catrame. Se invece fabbrichi altri derivati petroliferi come lubrificanti o paraffina, vai su 19.20.20. La differenza è nel prodotto: bitume e catrame stradali qui, gli altri derivati altrove.
Produco il conglomerato bituminoso pronto per stendere l'asfalto: è ancora 19.20.40?
Di solito no. 19.20.40 copre il bitume e il catrame come prodotti di base, non l'asfalto pronto miscelato con inerti né la posa in opera. Il conglomerato bituminoso e i lavori stradali stanno in altre divisioni, tra fabbricazione di prodotti minerali non metalliferi e costruzioni. Qui resti se produci la materia prima legante; per il catrame da carbone della cokeria guarda invece 19.10.00.
Produco bitume per le strade ma con lo stesso impianto faccio anche oli lubrificanti: due codici diversi?
Sì, sono due voci distinte. Il bitume e il catrame per la copertura stradale stanno in 19.20.40, mentre oli lubrificanti, vaselina e paraffina vanno in 19.20.20. Lo stesso impianto può svolgere entrambe le attività, ma la classificazione segue il prodotto, non il macchinario.
Recupero bitume da bricchette o residui di raffinazione per la copertura stradale: questo codice o gli altri prodotti petroliferi?
Di solito 19.20.40 se il prodotto finale è bitume o catrame per le strade. Le bricchette di carbone, lignite e torba e gli altri residui combustibili stanno invece in 19.20.90. La discriminante è l'uso del prodotto: legante stradale qui, combustibile residuale lì.
Sostituisce il seguente codice ATECO 2007
Questo codice 2025 ha rimpiazzato il codice in vigore fino al 31 marzo 2025:
- 19.20.40— Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale(corrispondenza diretta)
